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Legge regionale 5 maggio 2020, n. 28

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, dell' 8 maggio 2020

CAPO III
Interventi di carattere finanziario
Art. 5
Proroga di termine. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 73/2018
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), è inserito il seguente:
3 bis. Per l’anno 2020, in considerazione delle limitazioni imposte dalle misure di contrasto al virus COVID-19, l’istanza di concessione del contributo può essere presentata entro il 31 agosto
. ”.
Art. 6
Contributi per assunzioni di personale da parte delle aziende con sede nei comuni interessati dalla chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45
1. Al fine di sostenere i datori di lavoro privati con sede legale o unità produttiva nei comuni interessati dalla chiusura della strada statale SS 3 bis Tiberina E45 di cui all’articolo 40, commi 1 e 2, Sito esternodel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 28 giugno 2019, n. 58 , la Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi, sino a un massimo di complessivi euro 1.900.000,00, per le assunzioni di personale realizzate nel biennio 2019 – 2020 presso le unità produttive ubicate nei comuni sopra individuati.
2. Il contributo massimo è pari a euro 8.000,00 per l’assunzione di un singolo lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l’approvazione degli interventi e le modalità per l’erogazione dei contributi.
4. I contributi sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 140/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis”.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.900.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno all'occupazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 7
Intervento finanziario straordinario in favore dei soggetti privati che hanno subito danni dal sisma nel Mugello del 9 dicembre 2019
1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza conseguente l’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze, è autorizzata la spesa, per l’anno 2020 e nel limite massimo di euro 1.100.000,00, per l’erogazione di un contributo straordinario destinato agli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato danneggiato dall’evento sismico e finalizzato alla revoca dei provvedimenti di sgombero all’uopo adottati dalle competenti autorità.
2. Il contributo di cui al comma 1:
a) è riconosciuto in favore dei soggetti privati ed è destinato al ripristino degli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiati e sgomberati a seguito dell'evento di cui al comma 1;
b) è concesso nell’importo massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, anche ad integrazione del contributo previsto nelle disposizioni statali adottate per il medesimo evento.
3. Il contributo di cui al comma 1 può altresì essere riconosciuto, sempre nel limite di cui al comma 2, lettera b), anche per il ripristino, purché strumentale al recupero di una unità strutturale in cui siano comprese le unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), delle pertinenze e delle unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello di abitazione principale.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo.
5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere trasferite sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario delegato, nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 16 gennaio 2020, n. 627 (Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio ricadenti nella città metropolitana di Firenze).
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.100.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 8
Rimodulazione di spesa. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 75/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche), le parole: “
di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 200.000,00 per l’annualità 2020 e di euro 500.000,00 per l’annualità 2021
” e le parole: “
2019 – 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
2020 – 2022
”.
Art. 9
Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovicaprino
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le seguenti misure di aiuto:
a) sovvenzione diretta alle imprese agricole che operano nella produzione dei fiori, individuate sulla base delle informazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), gestito dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);
b) sovvenzione diretta alle imprese agricole titolari di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di ovicaprini ad orientamento produttivo latte, con una consistenza di almeno cinquanta capi rilevabile dalla banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche del Ministero della salute di cui all’Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), con priorità alle imprese che trasformano il latte prodotto dalle proprie UPZ;
c) sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione che producono formaggi ovini a denominazione d'origine protetta della Toscana, prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, a parziale copertura dei maggiori costi derivanti da un incremento della fase di stagionatura, ferme restando le condizioni contrattuali definite con i conferitori di latte prima dell'emergenza in corso.
2. Possono accedere alla misura di cui al comma 1, lettere a) e b), le microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Le misure di aiuto di cui al comma 1 sono concesse in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e in attuazione della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e della sua modifica C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riparto delle risorse complessivamente previste al comma 6 fra le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché alla definizione di criteri e le modalità per la concessione delle misure di aiuto.
5. L’erogazione degli aiuti è effettuata dalla Regione tramite l’ARTEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
6. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 3.630.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.