Legge regionale 5 maggio 2020, n. 28
Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, dell' 8 maggio 2020
CAPO II
Interventi concernenti gli enti locali
Art. 3
Verifiche di effettività e contributi per l’anno 2020. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 7 novies dell’articolo 111 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:
“
7 decies. Le verifiche di effettività di cui all’articolo 91, previste per l’anno 2020, sono posticipate all’anno 2021. Nell’anno 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91, i contributi di cui all’articolo 90 sono concessi unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell’anno 2019, alla sola condizione che non si trovino in fase di scioglimento. Le risorse previste nel bilancio regionale per l’anno 2020 e destinate ai contributi dell’articolo 90 sono assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell’anno 2019. Nello stesso anno 2020, i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste, le quali, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell’ultima verifica di effettività svolta
. ”.2. Dopo il comma 7 decies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 1 è aggiunto il seguente:
“
7 undecies. Per i contributi di cui all’articolo 82 bis concessi nell’anno 2020, il termine di cinque mesi per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, previsto dal comma 10 dell’articolo medesimo, può essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale, anche in relazione a ogni singolo procedimento di concessione.
”.Art. 4
Proroga dell’avvalimento per lo svolgimento di funzioni in materia di ambiente di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 44 bis della l.r. 22/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 44 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “
30 giugno 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.