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Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 6 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 6
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e ne verifica gli esiti rispetto alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale monitora gli interventi realizzati e trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile 2021, e successivamente con cadenza biennale, una relazione contenente le informazioni inerenti:
a) alle attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministratore di sostegno, di cui all'articolo 3;
b) alla gestione degli elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico, di cui all'articolo 4;
c) alle azioni intraprese per promuovere l'implementazione di sportelli informativi, di cui all'articolo 5;
d) alle eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 59.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.