Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18
Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 .
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020
Art. 4
Elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno
1. Le aziende unità sanitarie locali istituiscono, disaggregandoli per zone-distretto, elenchi ai quali possono iscriversi le persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e li gestiscono anche in raccordo con gli uffici dei giudici tutelari.
2. Gli elenchi sono resi disponibili alle società della salute, o, dove queste non siano costituite, alle zone-distretto, nonché agli uffici dei giudici tutelari.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.