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Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 6 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 2
Interventi
1. La Regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
2. In particolare la Regione promuove:
a) la diffusione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, così da consentirne l'effettiva conoscenza ai potenziali beneficiari e alle loro famiglie, anche attraverso specifica formazione agli operatori dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali;
b) il raccordo con enti e autorità, in particolare con i giudici tutelari per sostenere il lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti nell’esercizio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno;
c) la formazione e l’aggiornamento delle persone che si rendono disponibili a svolgere, o che già svolgono, il ruolo dell’amministratore di sostegno;
d) l'istituzione e l’aggiornamento degli elenchi di persone che si rendono disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 59.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.