Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16
Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019);
Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 51 (Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009);
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);
Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 5 febbraio 2020;
Considerato quanto segue:
1. La Regione intende promuovere, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, iniziative a sostegno della nascita, dello sviluppo e del consolidamento delle start up innovative, così come definite dall’articolo 25 del d.l. 179/2012 , convertito dalla l. 221/2012 ;
2. È opportuno sostenere lo sviluppo di tali imprese in quanto esse contribuiscono a favorire l’occupazione giovanile e gli investimenti innovativi necessari all’evoluzione dell’economia regionale. Dai dati emerge che l’età dei soci fondatori è prevalentemente inferiore ai trentacinque anni e la loro propensione all’investimento è superiore a quella delle società di capitali;
3. Al termine del terzo trimestre del 2019, il numero di start up innovative in Italia iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del d.l. 179/2012 convertito dalla l. 221/2012 , è pari a 10.610, in aumento di 184 unità (+1,76 per cento) rispetto a fine giugno 2019. La Toscana, con 423 start up innovative attive al terzo trimestre 2019 si attesta come la nona regione d'Italia in termini di diffusione di tali imprese (fonte: "Report con dati strutturali – Start up innovative - 3° trimestre 2019", realizzato da Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Infocamere);
4. Con la presente legge la Regione individua degli strumenti in favore delle start up innovative prevedendo, in particolare, contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo delle medesime, la concessione di garanzie, secondo le misure previste dalla l.r. 73/2018 , e la possibilità di partecipazione nel capitale di rischio;
5. In favore della nascita e dello sviluppo delle start up innovative è prevista, inoltre, una riduzione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il primo anno d’imposta e per i due successivi, nonché una riduzione dell’IRAP sulle spese sostenute per l’acquisto di macchinari innovativi di cui agli allegati A e B della l. 232/2016 ;
6. È opportuno parimenti sostenere le successive fasi di crescita e consolidamento delle start up innovative prevedendo la possibilità di concedere un contributo per l’acquisizione di servizi qualificati e avanzati di temporary management e di coaching, in grado di costituire un vantaggio competitivo per l’azienda. Si prevede, inoltre, che la Regione riservi una premialità di punteggio per le start up innovative nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e all’occupazione;
7. La Regione, altresì, si pone l’obiettivo di stimolare, sostenere e agevolare programmi di scouting, idea generation e business acceleration, promossi dalle diverse strutture regionali che si occupano di supporto a favore della nuova imprenditoria innovativa;
8. La Regione intende, inoltre, supportare i processi di trasformazione tecnologica e digitale che hanno il principale obiettivo di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività delle imprese;
9. Al fine di incentivare la promozione e l'attrazione degli investimenti e l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, la presente legge prevede anche strumenti per raggiungere tali obiettivi;
10. Al fine di semplificare i procedimenti: 1) vengono introdotte modalità di rendicontazione semplificata dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabelle standard di costi unitari; 2) viene consentito di considerare costo ammissibile a finanziamento, in misura correlata alla complessità del contributo e al valore della rendicontazione, la spesa per le attestazioni di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 71/2017 ;
11. Infine, è opportuno che le imprese si impegnino a rendere più sostenibile e innovativo il territorio regionale promuovendo i principi della responsabilità sociale d’impresa, che si rifanno alla Linea guida internazionale ISO 26001 sulla responsabilità sociale e ai principali riferimenti internazionali in materia da parte dell’OCSE, dell’ONU e dell’Unione Europea (Linee Guida OCSE, Millennium Development Goals, Enterprise 2020).
12. Alla luce di quanto emerso in fase di attuazione di alcune disposizioni presenti nella l.r. 71/2017 , è altresì opportuno effettuare alcuni interventi modificativi della medesima fonte regionale, anche al fine di garantire una migliore organicità al testo di legge e razionalizzare le modalità operative da adottare;
13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Princìpi generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge promuove iniziative a sostegno della nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese start up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , mediante la creazione di condizioni per lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, al fine di attrarre in Toscana talenti, imprese innovative e investimenti nazionali ed esteri, nonché mediante il sostegno a nuova occupazione di qualità.
2. La presente legge promuove, inoltre, la diffusione di misure di sostegno alla transizione al digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) presenti nel territorio regionale, al fine di accrescere il potenziale competitivo dell'economia toscana, il rilancio produttivo e la creazione di occupazione di valore e qualità, coniugando le conoscenze e le competenze del sistema manifatturiero ed artigianale con l’applicazione delle tecnologie digitali ed incrementando la produttività dei fattori.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) start up innovative: le società definite dall’articolo 25 del d.l. 179/2012 , convertito dalla l. 221/2012 , aventi sede legale o unità operative in Toscana;
b) tecnologie digitali: le tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
c) temporary management: attività di natura temporanea, da parte di personale manageriale altamente qualificato, anche proveniente da altre aziende, finalizzata ad affiancare un’azienda nel processo di consulenza su strategie aziendali, azioni gestionali, supporto nelle fasi di sviluppo, fasi di transizione e riorganizzazione economico-finanziaria.
CAPO II
Misure di sostegno alle start up innovative
Art. 3
Strumenti di intervento
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione individua, in particolare, i seguenti strumenti di intervento in favore delle start up innovative:
a) contributi in conto capitale per la loro nascita e sviluppo;
b) concessione di garanzie;
c) partecipazione nel capitale di rischio.
Art. 4
Contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo di start up innovative
1. La Regione sostiene la nascita e lo sviluppo di start up innovative mediante contributi in conto capitale fino ad un massimo dell’80 per cento dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo contributo.
2. Destinatarie dei contributi di cui al presente articolo sono le start up innovative costituite nei dodici mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, o le persone fisiche che procedono alla costituzione dell’impresa nei sei mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo.
3. I contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce modalità e criteri per la concessione dei contributi.
5. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per gli anni 2020 e 2021 a valere sul programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014 – 2020, previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 5
Accesso al credito e consolidamento delle start up innovative
1. Le start up innovative, costituite da almeno dodici mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, possono accedere alle misure di cui all’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019).
2. L’accesso da parte delle start up innovative ai fondi di garanzia di cui al comma 1, è finalizzato a sostenere il consolidamento delle stesse, anche attraverso processi di patrimonializzazione, nonché la realizzazione di investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione.
Art. 6
Partecipazione al capitale di rischio delle start up innovative
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle start up innovative, costituisce un fondo per la partecipazione al capitale di rischio, anche mediante operazioni di prestito partecipativo, delle start up innovative con un elevato potenziale di crescita anche sui mercati internazionali.
2. La partecipazione del fondo di cui al comma 1, non può superare il 40 per cento del capitale sociale dell'impresa.
3. In presenza di imprese partecipate da fondi di capitale di rischio o dai fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), la quota massima di partecipazione del fondo non può superare il 20 per cento del capitale sociale dell'impresa.
4. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1, sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014 – 2020, previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 7
Riduzione delle aliquote IRAP per le start up innovative
1. L'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese start up di cui all’articolo 1, comma 1, che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021, è ridotta di 0,92 punti percentuali per il primo anno d’imposta e per i due successivi.
2. Alle imprese start up di cui all’articolo 1, comma 1, che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021, è riconosciuta, per il primo anno di imposta e per i due successivi, una deduzione della base imponibile IRAP pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di macchinari innovativi di cui agli allegati A e B della l. 232/2016 . L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle medesime spese.
Art. 8
Acquisizione di servizi di temporary management e di coaching
1. Al fine di sostenere i processi di crescita e consolidamento delle start up innovative, la Giunta regionale concede un contributo per l’acquisizione di servizi qualificati e avanzati di temporary management e di coaching.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le direttive per l’accesso ai contributi di cui al presente articolo.
3. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1, sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014 – 2020, previa eventuale rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 9
Premialità nei bandi regionali per le start up innovative
1. La Regione, nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e alla occupazione, stabilisce, in coerenza con le finalità dei bandi medesimi, specifiche premialità di punteggio per le start up innovative, di cui all’articolo 1, comma 1.
2. La Regione può stabilire un’ulteriore premialità di punteggio nei bandi regionali per le start up innovative che implementano nuova occupazione in forma imprenditoriale di giovani fino a quaranta anni e donne.
CAPO III
Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico
Art. 10
Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico (1)
Abrogato.
CAPO IV
Diffusione delle misure di transizione al digitale per le MPMI della Toscana
Art. 11
Misure di sostegno alla transizione al digitale (1)
Abrogato.
CAPO V
Misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale
Art. 12
Promozione degli investimenti e internazionalizzazione del sistema produttivo regionale
1. Al fine di promuovere gli investimenti e l’internazionalizzazione del sistema produttivo toscano, la Regione può:
a) stipulare accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre regioni e con istituzioni internazionali;
b) coordinare la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee;
c) sostenere e coordinare i soggetti pubblici e privati che cooperano tra di loro per assistere le imprese interessate a stabilirsi o ad espandersi in Toscana;
d) ricercare investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;
e) promuovere l’integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale;
f) predisporre una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento;
g) assicurare la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.
CAPO VI
Misure di semplificazione
Art. 13
Misure di semplificazione e trasparenza. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 71/2017 .
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Al fine di semplificare i procedimenti di erogazione dei contributi alle imprese,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono adottate modalità di rendicontazione semplificata dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabelle standard di costi unitari, all’individuazione di tassi forfettari dei costi indiretti e dei costi del personale previste dagli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Tali modalità sono applicate ad ogni tipologia di intervento, salvo diverse disposizioni derivanti da norme nazionali o dell’Unione europea.
”.Art. 14
Banca dati delle agevolazioni e sistema informativo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 71/2017 .
1. Nella rubrica dell’articolo 13 della l.r. n. 71/2017 dopo la parola “
agevolazioni
” sono aggiunte le seguenti: “e sistema informativo
”.2. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. n. 71/2017 è aggiunto il seguente:
“
5 bis. La Regione, nel promuovere azioni finalizzate alla semplificazione ed alla maggiore accessibilità e trasparenza dell’azione amministrativa, elabora un sistema informatico in grado di verificare lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo di richiesta di contributo da parte delle imprese.
”.CAPO VII
Ulteriori disposizioni concernenti il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Art. 15
Prestazioni di garanzia su anticipazioni. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 71/2017 .
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r 71/2017 è sostituito dal seguente:
“
1. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a prestare apposita fideiussione d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
”.Art. 16
Attestazione dei requisiti da parte delle imprese. Modifiche all’articolo 14 della l.r 71/2017
1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 , sono aggiunte le parole: “,
desumibile dalla contabilità dell’impresa
”.2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 le parole: “
in forma giurata
” sono sostituite dalle seguenti: “in forma asseverat
a”.3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 le parole: “
in forma giurat
a” sono sostituite dalle seguenti: “in forma asseverata
”.4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 le parole: “
in forma giurata
” sono sostituite dalle seguenti: “in forma asseverata
”.5. Alla fine del comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 sono aggiunte le parole: “
, anche in considerazione della complessità del contributo e del valore della rendicontazione
”.Art. 17
Termini dei procedimenti erogativi. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 71/2017 .
1. La rubrica dell’articolo 17 della l.r. 17/2017 è sostituita con la seguente: “
Termini dei procedimenti erogativi”
.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. I termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in presenza di erogazioni a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL).
”.Art. 18
Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/2017 .
1. La rubrica dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituita con la seguente: “
Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni
”.2. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
“
1. In caso di mancata realizzazione del progetto è disposta la revoca totale dell’agevolazione concessa
.”.3. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo la parola: “
Comportano
” è inserita la seguente: “altresì
”.4. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituita dalla seguente:
“
a) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta
;”.5. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 le parole: “
la rinuncia all’agevolazione trascorsi trenta
” sono sostituite dalle seguenti: “la rinuncia all’agevolazione trascorsi sessanta
” e le parole: “la rinuncia alla stessa trascorsi trenta
” sono sostituite dalle seguenti: “la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta
”.6. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito con il seguente:
“
5. Comporta la revoca dell'agevolazione, secondo le modalità previste dal bando, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 2
.”.7. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
“
5 bis. Il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili comporta la revoca dell’agevolazione per decadenza del beneficio del termine per la restituzione della stessa
.”.8. Al comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 , primo periodo, dopo le parole “
dello stesso
” sono inserite le seguenti: “o in sede di rendicontazione
” e dopo le parole “la riduzione
” sono inserite le seguenti: “o
la rimodulazione
”.Art. 19
Revoca parziale delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 71/2017 .
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 71/2017 è sostituita dalla seguente:
“
d) dal quinto anno fino all’ottavo anno, revoca pari al 50 per cento
.”.Art. 20
Esclusione dalle agevolazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 71/2017 .
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 71/2017 le parole: “
commi 4 e 5
” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 4, 5 e 5 bis
”.2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 71/2017 le parole: “
di assegnazione
” sono sostituite dalle seguenti: “del provvedimento di concessione
”.Art. 21
Rimborso dei costi istruttori. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 71/2017 .
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
“
1. La revoca totale dell’agevolazione comporta il pagamento di un rimborso a carico
dell’impresa beneficiaria
.”.CAPO VIII
Norme finali
Art. 22
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla valutazione degli interventi di sostegno alle start up innovative e per la diffusione dei processi di trasformazione tecnologica e digitale di cui alla presente legge.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo 2022 e successivamente con cadenza biennale, trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione degli interventi, con specifico riferimento alle diverse misure di sostegno e di promozione previste per le imprese;
b) l’importo dei contributi erogati e delle agevolazioni fiscali concesse, con specifico riferimento alle diverse misure di sostegno previste, nonché i dati relativi alle imprese eventualmente non ammesse agli interventi;
c) la stima della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, con specifico riferimento alle misure di semplificazione previste e adottate;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede altresì ad una valutazione del tasso di sopravvivenza delle imprese incentivate, con riferimento a quello delle imprese di analoghe caratteristiche.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dall’articolo 7 sono stimate in euro 13.000,00 nel 2020, euro 62.000,00 nel 2021 ed euro 154.000,00 nel 2022 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 13.000,00;
- In diminuzione, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per euro 13.000,00;
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 62.000,00;
- In diminuzione, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per euro 62.000,00;
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 154.000,00;
- In diminuzione, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per euro 154.000,00.
3. Alla copertura degli oneri per l’anno 2023, stimati in euro 105.000,00, si fa fronte, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 .), con legge di bilancio.
4. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2021 cui si fa fronte con le risorse della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021.
5. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021, è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 200.000,00;
- In aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 200.000,00.
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Articolo abrogato con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 27 , che modifica l'articolo 30 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.