Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16
Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020
Art. 5
Accesso al credito e consolidamento delle start up innovative
1. Le start up innovative, costituite da almeno dodici mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, possono accedere alle misure di cui all’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019).
2. L’accesso da parte delle start up innovative ai fondi di garanzia di cui al comma 1, è finalizzato a sostenere il consolidamento delle stesse, anche attraverso processi di patrimonializzazione, nonché la realizzazione di investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione.
Note del Redattore:
Articolo abrogato con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 27 , che modifica l'articolo 30 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.