Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16
Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) start up innovative: le società definite dall’
articolo 25 del d.l. 179/2012 , convertito dalla
l. 221/2012 , aventi sede legale o unità operative in Toscana;


b) tecnologie digitali: le tecnologie di cui agli allegati A e B della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

c) temporary management: attività di natura temporanea, da parte di personale manageriale altamente qualificato, anche proveniente da altre aziende, finalizzata ad affiancare un’azienda nel processo di consulenza su strategie aziendali, azioni gestionali, supporto nelle fasi di sviluppo, fasi di transizione e riorganizzazione economico-finanziaria.
Note del Redattore:
Articolo abrogato con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 27 , che modifica l'articolo 30 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.