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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 13
Trattativa diretta. Inserimento dell’articolo 115.6 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 115.5 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 115.6 Trattativa diretta
1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:
a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse
pubblico;
b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l’offerta al pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza;
c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;
d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a sé stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d’uso derivanti dall’interclusione;
e) diritti reali di terzi su immobili di proprietà dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.
2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.
3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all’acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.
4. Il prezzo è stimato ai sensi dell’articolo 115.1.
5. Nell’ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l’offerta al pubblico andata deserta.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.