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Legge regionale 4 febbraio 2020, n. 6

Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2020



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Considerato quanto segue:


1. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario all’interno degli stabilimenti termali, le disposizioni regionali di riferimento, contenute nell’articolo 47 quater, della l.r. 38/2004 , prevedono il rispetto dei requisiti dettati dalla normativa statale vigente, riconducibili, in particolare, a quanto contenuto nel regolamento approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l’esecuzione Sito esternodel Capo IV della l. 16 luglio 1916, n. 947 , contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);


2. La l.r. 38/2004 , nel prevedere la possibilità per gli stabilimenti di esercitare anche attività sanitarie di carattere non termale, non chiarisce parimenti quali siano, in tali casi, i requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario;


3. La disposizione generale che disciplina i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario nelle strutture sanitarie private, contenuta nell’articolo 11 della l.r. 51/2009 , prevede, infatti, requisiti diversi da quelli previsti per le strutture termali con conseguente possibilità di dar luogo a criticità applicative nei predetti casi di stabilimenti termali in cui si erogano attività sanitarie di carattere non termale;


4. È necessario, pertanto, mediante opportuno coordinamento, intervenire congiuntamente sia sulla l.r. 38/2004 , sia sulla l.r. 51/2009 , al fine di disciplinare i requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario negli stabilimenti in cui si svolgano attività sanitarie di carattere non termale, individuandoli in quelli già previsti dall’articolo 11, comma 2, della l.r. 51/2009 , o nello svolgimento per almeno cinque anni della funzione di direttore sanitario negli stabilimenti termali, esercitata secondo i requisiti di cui all’articolo 47 quater, comma 3, della l.r. 38/2004 .


Approva la presente legge


Art. 1
Direttore sanitario. Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 38/2004
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 47 quater della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è aggiunto il seguente:
3 bis. Qualora negli stabilimenti termali si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell’articolo 47 sexies, sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 11, comma 5 quater, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).
”.
Art. 2
Direttore sanitario. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 51/2009
1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 11 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è inserito il seguente:
5 quater. Negli stabilimenti termali dove si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell’articolo 47 sexies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le funzioni di direttore sanitario sono svolte da un medico in possesso dei requisiti di cui al comma 2, o che abbia svolto per almeno cinque anni la funzione di direttore sanitario ai sensi dell’articolo 47 quater della medesima l.r. 38/2000 4.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.