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Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

CAPO I
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore)
Art. 1
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 48/1994
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è aggiunto il seguente:
1 bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta altresì la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell’automobilismo e del motociclismo, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.
” .
Art. 2
Deroghe. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/1994
1. Alla fine del primo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 48/1994 , dopo le parole: “
e di trasporto merci
” , sono aggiunte le seguenti: “
, nonché di attività turistico-ricreative insistenti su concessioni demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle aree di cui all'articolo 2 rappresenti l'unica modalità per accedere ai luoghi della medesima attività.
” .
Art. 3
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 48/1994 , è inserito il seguente:
Art. 8 bis - Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero
1. La Regione riconosce l’importanza strategica regionale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.
2. Nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell’autodromo, mediante convenzione, concordano le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico.
3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304
(Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'
Sito esternoarticolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447
), hanno durata quinquennale e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa.
4. Le deroghe di cui al comma 3, non prevedono l’esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore ventidue e le ore sette.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.