Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 1
Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
Art. 3
Attività di controllo. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 82/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3.
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
“
1 bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo.
”. 3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
“
1 ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11.
”. 4. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 le parole: “
del controllo
” sono sostituite dalle seguenti: “dei controlli.
”. 5. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 sono aggiunte le parole: “
ed alla struttura.
” .6. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.