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Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 1

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 3
Attività di controllo. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 82/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
1 ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11.
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 le parole: “
del controllo
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei controlli.
”.
5. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 sono aggiunte le parole: “
ed alla struttura.
” .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.