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Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 1

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 1
Accreditamento delle strutture. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 82/2009
1. L'articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 4
- Accreditamento delle strutture
1. L'accreditamento può essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dall'
articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005
, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
2. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso:
a) dell'autorizzazione al funzionamento;
b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Giunta regionale rilascia l’accreditamento previa verifica della regolarità formale dell’istanza medesima e ne dà comunicazione alla struttura e al comune dove essa è ubicata.
4. L’accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
5. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell’accreditamento.
6. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.