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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l' articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 aprile 2019;


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed il suo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 46/R, rappresentano normative ormai risalenti, che devono essere completamente riviste sia nell’impianto generale, sia in alcuni aspetti di merito;


2. Per quanto riguarda il primo aspetto è necessario, innanzitutto, rendere il testo legislativo coerente con l’articolo 63 dello Statuto includendo in esso tutte le disposizioni, attualmente regolamentari, che disciplinano i procedimenti autorizzatori di competenza dei comuni;


3. Per quanto riguarda i profili di merito, è opportuno:


a) introdurre l'obbligo, a carico dei soggetti che chiedono l'autorizzazione, di allegare alla presentazione della domanda anche l’elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori;


b) semplificare la procedura per l’utilizzo dei mezzi di soccorso di altri soggetti autorizzati nel caso di momentanea indisponibilità del mezzo, sostituendo l’autorizzazione prevista dall’articolo 3, comma 8, del d.p.g.r. 46/R/2001, con una semplice comunicazione alla commissione di vigilanza e controllo;


c) snellire la composizione della commissione di vigilanza e controllo riducendone il numero dei componenti e semplificare il procedimento di controllo introducendo il metodo delle verifiche a campione;


d) al fine di monitorare l’attuazione della presente legge e della formulazione di osservazioni e proposte è istituito un organismo collegiale a composizione mista rappresentativa degli attori del sistema territoriale di soccorso.


Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall’associazione italiana della Croce Rossa, di cui al Sito esternodecreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa “CRI”, a norma dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ).
2. Tutti i soggetti, ivi compresi quelli che non devono essere autorizzati di cui al comma 1, che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
Art. 2
Autorizzazione alle attività di trasporto sanitario di soccorso
1. L’autorizzazione è rilasciata dal comune con riferimento alle seguenti tipologie di attività:
a) trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze);
b) trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all'articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali). (4)

Comma così sostituito con l.r. 8 novembre 2024, n, 49, art. 1.

2. I soggetti che sono autorizzati a svolgere l’attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato possono svolgere anche l’attività di trasporto sanitario di soccorso di base. (4)

Comma così sostituito con l.r. 8 novembre 2024, n, 49, art. 1.

3. Il comune rilascia l’autorizzazione previo accertamento del possesso dei requisiti individuati ai sensi dell’articolo 6.
4. Il comune, per l’accertamento dei requisiti, si avvale della commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10.
5. L'acquisto di nuovi mezzi e la variazione della tipologia di attività sono autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 9.
Art. 3
Obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso
1. I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso sono tenuti a:
a) assicurare il rispetto dei requisiti prescritti ai sensi dell’articolo 6;
b) sottoporre i mezzi di soccorso ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;
c) garantire la perfetta efficienza dei mezzi di soccorso, sia per l'aspetto tecnico, sia per quello sanitario;
d) assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto;
f) comunicare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), competente per territorio eventuali sospensioni di attività, le variazioni relative ai dati indicati nell’istanza di autorizzazione, nonché l’apertura di nuove sedi operative;
g) comunicare al SUAP competente per territorio l'utilizzo, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, di un mezzo appartenente ad un altro soggetto autorizzato in sostituzione di un proprio mezzo di soccorso indisponibile. Nella comunicazione devono essere indicate le ragioni dell'indisponibilità del mezzo sostituito ed i tempi necessari per il suo reintegro.
Art. 4
Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso (5)

Articolo così sostituito con l.r. 8 novembre 2024, n, 49, art. 2.

1. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso di base è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello base in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
b) un soccorritore di livello base.
2. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
b) un soccorritore di livello avanzato.
3. In relazione alle esigenze di programmazione del sistema territoriale di soccorso, le aziende unità sanitarie locali (USL) dispongono, nel rispetto della normativa vigente, che l’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di soccorso avanzato sia integrato con la presenza di un medico in rapporto di dipendenza, o convenzionale, con l'azienda USL, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale inerente al sistema sanitario di emergenza urgenza, oppure un infermiere in rapporto di dipendenza con l'azienda USL specificamente formato.
4. Qualora la composizione dell'equipaggio di cui al comma 2 sia integrata con un altro soccorritore di livello avanzato, la guida dell’ambulanza può essere affidata ad un autista in possesso dell’attestato di soccorritore di livello base.
Art. 5
Autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali
1. A seconda delle esigenze e particolarità dei territori toscani, a supporto ed integrazione del sistema di trasporto sanitario, le aziende USL utilizzano autoveicoli di soccorso di loro proprietà. L’equipaggio degli autoveicoli di soccorso è composto da personale medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l’azienda USL, da personale infermieristico in rapporto di dipendenza con l’azienda USL, da soccorritori di livello avanzato.
2. La composizione minima dell’equipaggio, le attrezzature tecniche e il materiale degli autoveicoli di soccorso sono definiti con regolamento regionale.
Art. 6
1. La Giunta regionale, con regolamento, definisce i requisiti tecnici e organizzativi che i soggetti devono possedere per svolgere l'attività di cui all'articolo 2.
2. In particolare il regolamento:
a) individua le attrezzature tecniche ed il materiale dei mezzi di soccorso;
b) disciplina i requisiti e i percorsi formativi obbligatori per i soccorritori e i formatori;
c) disciplina i requisiti e la formazione specifica riservata agli autisti per la guida delle autoambulanze.
Art. 7
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione
1. Il soggetto interessato presenta al SUAP nel cui territorio ha la sede legale la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di soccorso secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della seguente documentazione:
a) l’indicazione della sede legale e della sede o delle sedi operative;
b) l’elenco dei mezzi di soccorso e quello dei soccorritori che prestano servizio presso il soggetto interessato;
c) nel caso di ente o associazione, l’atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario oppure gli estremi del provvedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’Sito esternoarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
d) nel caso di impresa, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese.
3. La commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 accerta il possesso dei requisiti, conservando agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche, e trasmette il proprio parere motivato al comune entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo, nel corso delle attività di verifica, riscontri carenze o irregolarità sanabili, ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione entro il termine perentorio di dieci giorni. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, la commissione di vigilanza e controllo verifica l’adempimento delle prescrizioni impartite e trasmette al comune parere motivato.
5. Nei venti giorni successivi alla trasmissione del parere da parte della commissione di vigilanza e controllo il comune adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.
Art. 8
Acquisto e dismissione di autoambulanze
1. Il titolare dell'autorizzazione che acquista un nuovo mezzo di soccorso, prima di metterlo in esercizio, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente per territorio, dichiarando che lo stesso è conforme ai requisiti prescritti, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.
2. La commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 effettua la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza ed entro lo stesso termine ne comunica gli esiti al comune.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, qualora il comune non si esprima entro venti giorni dall’istanza di cui al comma 1, il titolare dell’autorizzazione può procedere all’utilizzo del nuovo mezzo di soccorso.
4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo nel corso dell'attività di verifica riscontri carenze o irregolarità sanabili ne dà immediata comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto interessato la regolarizzazione entro il termine perentorio di sette giorni.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, la commissione di vigilanza e controllo verifica se l’istanza sia stata regolarizzata e dà comunicazione degli esiti della verifica al soggetto interessato e al comune. L’istanza è accolta in caso di verifica con esito positivo ed è respinta in caso di verifica con esito negativo.
6. Il titolare dell'autorizzazione che dismette un’ambulanza inoltra comunicazione al SUAP competente per territorio.
Art. 9
Variazioni della tipologia di attività
1. Il titolare di autorizzazione all'esercizio dell’attività di trasporto sanitario di soccorso di base, che intende svolgere anche l’attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia, allegando la documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b). (6)

Comma così sostituito con l.r. 8 novembre 2024, n, 49, art. 3.

2. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4 e 5.
Art. 10
Commissione di vigilanza e controllo
1. La commissione di vigilanza e controllo dell’azienda USL territorialmente competente esercita le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 11.
2. La commissione di vigilanza e controllo, nominata dal direttore generale dell’azienda USL, è composta dal responsabile del dipartimento di prevenzione o suo delegato, dai direttori delle centrali operative 118 o loro delegati, dipendenti dalla stessa azienda. La commissione di vigilanza e controllo è coadiuvata da un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.
3. Per esercitare l'attività di verifica, la commissione di vigilanza e controllo può avvalersi di personale del dipartimento di prevenzione e della struttura organizzativa del 118, individuato dal direttore generale dell'azienda USL.
4. I componenti della commissione di vigilanza e controllo operano a titolo gratuito.
Art. 11
Attività di vigilanza e controllo
1. La commissione di vigilanza e controllo verifica il rispetto degli obblighi e dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso e dell’autorizzazione alla messa in esercizio di nuovi mezzi di soccorso
2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi e la permanenza del possesso dei requisiti, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.
3. La commissione di vigilanza e controllo, qualora riscontri difformità e violazioni, avvia il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 12.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'azienda USL provvede a pubblicare sul sito istituzionale della Regione l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso di pertinenza di ciascun soggetto operante sul proprio territorio.
Art. 12
Vigilanza sugli enti non soggetti ad autorizzazione
1. L'azienda USL si avvale della commissione di vigilanza e controllo per verificare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e), da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale.
2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.
3. La Giunta regionale, con regolamento, definisce le modalità di trasmissione alla commissione di vigilanza e controllo dell'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione ai soggetti di cui al comma 1.
Art. 13
Sanzioni
1. L'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso disposto da parte dell'autorità comunale competente per i successivi tre anni.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro.
3. Nel caso di cui al comma 2 la commissione di vigilanza e controllo ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, impartisce al titolare dell’autorizzazione le prescrizioni necessarie a ripristinare l’osservanza degli obblighi violati e può disporre la sospensione dell’attività fino a che il soggetto autorizzato non abbia adempiuto le prescrizioni.
4. Il comune può revocare l'autorizzazione:
a) qualora il titolare dell’autorizzazione continui ad esercitare l’attività nonostante la sospensione disposta ai sensi del comma 3;
b) a seguito di reiterate e gravi violazioni degli obblighi di cui all’articolo 3.
5. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati, nel minimo e nel massimo, nel caso in cui il soggetto che ha violato gli obblighi di cui all’articolo 3 commetta un'altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
7. La competenza all'accertamento delle violazioni spetta alla commissione di vigilanza e controllo.
8. La competenza all’adozione delle prescrizioni di adeguamento e all'applicazione delle sanzioni è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.
Art. 14
1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, un nucleo tecnico permanente composto dal direttore della competente direzione regionale o suo delegato, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti di emergenza-urgenza o loro delegati, dai direttori dei dipartimenti delle professioni infermieristiche e ostetriche o loro delegati, dai legali rappresentanti o loro delegati degli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 76 septies, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), e dal legale rappresentante del comitato regionale della CRI o suo delegato.
2. Il nucleo tecnico permanente ha il compito di monitorare l’attuazione della legge e può formulare osservazioni e proposte in merito all'aggiornamento dei requisiti di cui all'articolo 6, nonché sulla modulistica utilizzata dalla commissione di vigilanza e controllo per l'attività di verifica, da adottarsi con decreto del dirigente regionale competente per materia.
3. Con regolamento regionale sono definite le modalità di funzionamento del nucleo tecnico permanente.
4. I componenti del nucleo tecnico permanente operano a titolo gratuito.
Art. 15
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 6. (7)

Parole soppresse con l.r. 8 novembre 2024, n, 49, art. 4.

2. I soggetti già autorizzati allo svolgimento dell’attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2026, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento medesimo, così come modificato ai sensi del comma 6 bis. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione. (8)

Comma così sostituito con l.r. 8 novembre 2024, n, 49, art. 4.

2 bis Entro lo stesso termine previsto dal comma 2 i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, trasmettono la dichiarazione di adeguamento alla commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10. (9)

Comma inserito con l.r. 8 novembre 2024, n, 49, art. 4.

3. La commissione di vigilanza e controllo procede alle verifiche sul possesso dei nuovi requisiti con le modalità di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.
4. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate sono conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 46/R (Regolamento regionale di attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario”).
5. I procedimenti autorizzativi e sanzionatori avviati dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma prima della operatività dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 6, sono conclusi sulla base dei requisiti individuati sotto la vigenza della l.r. 25/2001 .
6. Nelle more dell’istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), sono trasmessi gli estremi del provvedimento di iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative in materia di Terzo settore.
6 bis. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento attuativo di cui all’articolo 6. (10)

Comma aggiunto con l.r. 8 novembre 2024, n, 49, art. 4.

Art. 15 bis
Dichiarazione di appartenenza alle tipologie di trasporto di cui all’articolo 2 (11)

Articolo inserito con l.r. 8 novembre 2024, n, 49, art. 5.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, commi 2 e 3, entro il 31 marzo 2025, i soggetti già autorizzati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono al comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui indicano quale tipologia di trasporto esercitano tra quelle elencate all’articolo 2, specificando di essere in possesso dei requisiti previsti sotto la vigenza della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario).
2. Il comune, ricevuta la dichiarazione, adotta un provvedimento, con cui conferma l’autorizzazione in corso, attestando per quale tipologia di attività è autorizzato il soggetto dichiarante.
3. Il provvedimento, che sostituisce tutti gli atti autorizzatori adottati in precedenza, è immediatamente trasmesso al soggetto interessato, alla commissione di vigilanza e controllo ed alla struttura regionale competente.
Art. 16
Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario);
b) gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario” in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.