Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 10
Commissione di vigilanza e controllo
1. La commissione di vigilanza e controllo dell’azienda USL territorialmente competente esercita le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 11.
2. La commissione di vigilanza e controllo, nominata dal direttore generale dell’azienda USL, è composta dal responsabile del dipartimento di prevenzione o suo delegato, dai direttori delle centrali operative 118 o loro delegati, dipendenti dalla stessa azienda. La commissione di vigilanza e controllo è coadiuvata da un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.
3. Per esercitare l'attività di verifica, la commissione di vigilanza e controllo può avvalersi di personale del dipartimento di prevenzione e della struttura organizzativa del 118, individuato dal direttore generale dell'azienda USL.
4. I componenti della commissione di vigilanza e controllo operano a titolo gratuito.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.