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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 14
Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell’ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell’area Toscana centro
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 100.000,00 per gli anni dal 2020 al 2023 (14)

Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32, poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6, comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9.

, e di euro 42.000,00 per l’anno 2024 ed euro 50.500,00 per l’anno 2025, (51)

Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 19.

in favore dell'Azienda USL Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
2 bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021. (15)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32.

2 ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 (37)

Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6, comma 2.

per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022. (30)

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 12.

2 quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (46)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9.

2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 42.000,00 per l’anno 2024 ed euro 50.500,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (52)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 19.


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

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Rubrica così sostituita con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 55.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 33 .

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. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 2.

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Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.