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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 12
Gestione della Laguna di Orbetello
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello, con le modalità disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) la Regione concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 3 della l.r. 89/2016 , fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (11)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31.

, nonché fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, euro 1.037.869,60 per l’anno 2025 ed euro 1.120.000,00 per l’anno 2026. (49)

Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 18.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020. (12)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31.

2 bis. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (13)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31.

2 ter. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, euro 1.037.869,60 per l’anno 2025 ed euro 1.120.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026. (50)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 18.


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

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Rubrica così sostituita con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 55.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 33 .

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. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 2.

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Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.