Menù di navigazione

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 8
Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale
1. Al fine di sostenere interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale per migliorare l'accessibilità alle aree pubbliche portuali, è autorizzata la concessione di contributi ai comuni gestori degli spazi portuali e delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto (8)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30.

(35)

Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5, comma 1.

, fino a un massimo di euro 56.900,42 per l'anno 2022, euro 200.000,00 per l’anno 2023 e euro 243.099,58 per l’anno 2024 (45)

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

.
2. Gli interventi da finanziare ai sensi del comma 1 sono individuati a seguito di avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le priorità di intervento e le (8)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30.

modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi (36)

Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5, comma 2.

.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 56.900,42 per l'anno 2022, euro 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 243.099,58 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024. (10)

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.