Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019
Art. 4
Acquisto immobili della AOU Meyer
1. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisto, indispensabile ed indilazionabile per assicurare il mantenimento di un razionale ed efficiente assetto logistico degli uffici regionali, dei complessi immobiliari dell’ex ospedale Meyer e dell’ex ospedale oftalmico, ritenuti strategici dalla Regione Toscana come proprie sedi di lavoro in Firenze.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 18.800.639,95 (44), (21) previa valutazione di congruità dell’Agenzia del demanio, secondo la seguente ripartizione:
a)
euro 7.500.000,00 per il 2020, per l’acquisto del complesso immobiliare sito in via Pico della Mirandola a Firenze;
3.
Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte rispettivamente:
a)
per euro 7.500.000,00 per il 2020 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b)
per euro 11.300.639,95 per il biennio 2021 – 2022, di cui euro 3.026.129,31 per l'anno 2021, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, ed euro 8.274.510,64 per l’anno 2022 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
(7)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.
Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.