Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019
Art. 20
Contributo straordinario all’Associazione Culturale Carte Blanche di Volterra
1. Al fine di sostenere la ricerca e l’innovazione dei contenuti artistico-culturali nel settore dello spettacolo dal vivo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, all’Associazione Culturale Carte Blanche di Volterra, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio triennale all’interno della Casa di reclusione di Volterra, volto alla socializzazione e alla partecipazione della popolazione detenuta.
1 bis.
Nell’anno 2023 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00, per sostenere le attività connesse alla pratica teatrale e laboratoriale realizzate all’interno della Casa di reclusione di Volterra per favorire la socializzazione e la partecipazione della popolazione detenuta.
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2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spesa corrente”, del bilancio di previsione 2020-2022.
2 bis.
All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.
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Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.
Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.