Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019
Art. 15
Centomila orti in toscana
1. La Regione concede un contributo ai comuni che realizzano orti urbani, secondo il modello regionale sperimentato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della l.r. 82/2015 , da affidare in gestione prioritariamente a strutture associative costituite da giovani. Il contributo può essere concesso anche per interventi di ampliamento o miglioramento di orti urbani già esistenti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’erogazione dei contributi.
3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte con il supporto di Ente Terre Regionali Toscane.
4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a euro 300.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio previsionale 2020-2022, annualità 2020.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.
Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.