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Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14 novembre 2019

Art. 42
Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a euro 2.500.000,00 per il triennio 2023 – 2025 (29)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 14, poi così sostituite con l.r 29 dicembre 2022, art. 12, comma 1.

alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa, per il completamento della realizzazione del parco scientifico tecnologico, già oggetto di un accordo di programma con il comune di San Giuliano Terme.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 2020, di un accordo fra Regione Toscana e Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa per il finanziamento della parte del parco inerente alle attività di trasferimento tecnologico.
3. L’accordo di cui al comma 2 definisce:
a) le modalità e i tempi di realizzazione del blocco destinato a ospitare spazi per:
1) nuove start up come definite dall’Sito esternoarticolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221 ;
2) sedi di imprese nascenti da applicazioni della ricerca applicata a fini produttivi o anche solo brevettuali, o spin-off;
3) laboratori di ricerca applicata per il trasferimento tecnologico;
4) lavoro in condivisione comprese riunioni e conferenze;
5) spazi espositivi, laboratori per prototipi, verifiche e controlli e altri ambiti di servizio.
b) le modalità di collaborazione con aziende private dei settori ad alta tecnologia;
c) le attività di rendicontazione periodica e finale del contributo regionale.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il triennio 2023 – 2025, ripartiti in euro 500.000,00 per l’anno 2023, euro 1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025. (20)

Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 11; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 12, comma 2.


Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 44 .

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 ; come modificato dalla l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 36 , e anticipato da Avviso di rettifica su B.U. 29 gennaio 2021, n. 5.

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Nota soppressa

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 ed ora così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10.

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16. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art.8.

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17. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 9.

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18. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10

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19. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 12, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 11 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 16.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , poi così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 , art. 12, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.