Legge regionale 30 luglio 2019, n. 51
Disciplina dei distretti biologici. (1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019
Art. 7
Progetto economico territoriale integrato
1. Il progetto economico territoriale integrato è lo strumento con il quale il distretto biologico definisce le strategie territoriali integrate.
2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo socio-economico integrato nel territorio, nonché di valorizzazione delle risorse locali che favoriscono lo sviluppo sostenibile delle produzioni biologiche, le attività che lo sostengono, le politiche e i programmi coerenti con la tutela dell'ambiente e delle tradizioni storico-culturali.
3. Il progetto economico territoriale integrato contiene, in particolare:
a) un’analisi dettagliata dei caratteri, dei valori e delle criticità del territorio rurale dove insiste il distretto biologico;
b) un’analisi socio-economica dei caratteri dei diversi settori produttivi che possono partecipare e sostenere la realizzazione e la diffusione degli obiettivi del distretto biologico;
c) un'analisi dettagliata delle imprese agricole biologiche e delle superfici coltivate con metodo biologico presenti al momento della presentazione dell’istanza di riconoscimento, anche in riferimento alla superficie agricola complessiva del territorio distrettuale e al numero totale delle imprese agricole insistenti nell’area distrettuale;
d) una valutazione delle potenzialità del territorio distrettuale di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese agricole e di superfici agricole coltivate con metodo biologico;
e) la definizione delle strategie e degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi integrati, con particolare riguardo alle politiche, già intraprese o da mettere in atto, da parte delle pubbliche amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi del distretto;
f) i termini di realizzazione degli interventi;
g) il ruolo dei diversi soggetti che hanno aderito all’accordo.
4. Il progetto è predisposto per un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni e può essere aggiornato con le modalità previste dal regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.