Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
CAPO VII
Programmazione regionale
Art. 52
Programmi e piani in corso. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) la parola: “
Programma
” è sostituita dalla seguente: “piano
”.Art. 53
Programmazione delle strategie di semplificazione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 40/2009 le parole: “
di cui alla
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 )
”.Art. 54
Riduzione degli oneri amministrativi. Sito istituzionale regionale per le imprese. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2009
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 40/2009 , le parole: “
di cui all’
articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive)
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)
”.Art. 55
Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 40/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 40/2009 le parole: “
In deroga a quanto previsto dall’
articolo 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “In deroga a quanto previsto dall'
articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
”.2. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 40/2009 le parole: “
86 della
l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “149 della
l.r. 65/2014 ”.Art. 56
Rischio sismico. Strumenti ed attività. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2009
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) le parole: “
95 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “156 della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
”.Art. 57
Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 35/2011
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) le parole: “
ai sensi della
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 )
”.Art. 58
Tipologia e programmazione degli interventi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2013
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 ) è sostituito dal seguente:
“
2. Gli interventi sono previsti nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e d),
della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
”.2. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 34/2013 le parole “
di programmazione economica e finanziaria
” sono sostituite dalle seguenti: “ di economia e finanza regionale (DEFR)
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.