Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
CAPO V
Istruzione e formazione
Art. 46
Anagrafe regionale degli studenti. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 32/2002
1. Al comma 5 dell’articolo 7 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: “
dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa statale vigente in materia di trattamento dei dati personali
”.2. Al comma 7 dell’articolo 7 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
di cui al
d.lgs. 196/2003 ” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti in materia di trattamento dei dati personali
”.Art. 47
Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'
articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ) nel rispetto delle modalità realizzative definite dagli accordi tra la Regione e l’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’
articolo 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017 .
”.2. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’
articolo 7, comma 1, del d. lgs. 61/2017 , per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e
formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
”.Art. 48
Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 , le parole: “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
”.Art. 49
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 le parole: “
gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati
” sono sostituite dalle seguenti: “le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate
”.Art. 50
Accertamento della situazione economica per l’accesso alle prestazioni. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 32/2002 , le parole: “
di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’
articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 )
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla normativa statale vigente
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.