Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
CAPO IV
Attività produttive
Art. 26
Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2016
1. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è sostituita dalla seguente:
“
r) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida turistica, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a);
”.2. La lettera s) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:
“
s) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, ci cui all’articolo 115, comma 1;
”.3. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:
“
u) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 123, comma 1, lettera a).
”.Art. 27
Cabina di regia del turismo. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 86/2016 , le parole: “
delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale di promozione di cui all’
articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla
l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “degli indirizzi per l’elaborazione del programma operativo dell’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui all’
articolo 6 bis della l.r. 22/2016 ”.Art. 28
Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 86/2016
1. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 86/2016 , le parole: “
dalla struttura principale
” sono sostituite dalle seguenti: “dai singoli alloggi
”.Art. 29
Divieti di vendita e di affitto. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 86/2016
Art. 30
Commercializzazione di servizi turistici. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 86/2016
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
“
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo).
”.Art. 31
Locazioni turistiche. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 86/2016 , le parole: “
del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo)
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 ”.Art. 32
Stabilimenti balneari. Modifiche all'articolo 75 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell'articolo 75 della l.r. 86/2016 , le parole: “l
e cure elioterapiche
” sono sostituite dalle seguenti: “i trattamenti elioterapici
”.2. Al comma 5 dell'articolo 75 della l.r. 86/2016 , la parola: “
ricettiva
” è sostituita dalla seguente: “ricreativa”
.Art. 33
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 86/2016 , le parole: “
34 del
” sono sostituite dalle seguenti: “33, comma 1, lettera c) dell’allegato 1 al
”.Art. 34
Garanzie a favore del viaggiatore. Polizze assicurative. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 86/2016
1. La rubrica dell'articolo 91 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: “
Garanzie a favore del viaggiatore
”.2. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 86/2016 , le parole: “
turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1,
del d.lgs. 79/2011 , per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto
” sono sostituite dalle seguenti: “viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 ”.3. Al comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 86/2016 , le parole: “
dell’articolo 50, commi 2 e 3,
del d.lgs. 79/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 ”.Art. 35
Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio. Modifiche all'articolo 97 della l.r. 86/2016
1. Al comma 5 dell'articolo 97 della l.r. 86/2016 , le parole: “
titolo I, capo I del
” sono sostituite dalle seguenti: “titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al
”.Art. 36
Organizzazione occasionale di viaggi. Modifiche all'articolo 98 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 86/2016 , dopo la parola: “
cinque
” sono inserite le seguenti: “per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni
”.Art. 37
Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 102 della l.r. 86/2016
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 86/2016 è abrogata.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 86/2016 le parole: “
, oppure contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 97, comma 2
” sono soppresse.3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 102 della l.r. 86/2016 è abrogata.
Art. 38
Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 112 della l.r. 86/2016
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 86/2016 , le parole: “
di cui al d.m. Beni culturali 11 dicembre 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 104, comma 3
”.Art. 39
Definizione dell'attività di accompagnatore turistico. Modifiche all'articolo 114 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 114 della l.r. 86/2016 , le parole: “
all'articolo 6 del
” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 6 dell’allegato 1 al
”.Art. 40
Definizione dell'attività di guida ambientale. Modifiche all'articolo 122 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 122 della l.r. 86/2016 , le parole: “
all'articolo 6 del
” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 6 dell’allegato 1 al
”.Art. 41
Esercizio della professione. Modifiche all'articolo 123 della l.r. 86/2016
1. Al numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 123 della l.r. 86/2016 , le parole: “
tra quelli indicati nel regolamento,
” sono soppresse. Art. 42
Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell’articolo 125 della l.r. 86/2016 la parola: “
specialità
” è sostituita dalla seguente: “articolazione
”.Art. 43
Allegato A. Inserimento dell’articolo 160 bis nella l.r. 86/2016
1. Dopo l’articolo 160 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
“
Art. 160 bis - Inserimento dell’Allegato A nella
l.r. 86/2016 Art. 44
Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 62/2018
1. Nel primo periodo del comma 2, dell'articolo 26 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), dopo le parole: "
previa comunicazione al SUAP
" sono inserite le parole: "o alla CCIAA
".Art. 45
Modifiche all'allegato A della l.r. 62/2018
1. Nell'allegato A alla l.r. 62/2018 al punto “2. Area commerciale metropolitana Livorno - Pisa”, nell'elencazione dei comuni inseriti in tale area, il Comune di “
Lorenzana
” è sostituito dal Comune di “Crespina Lorenzana
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.