Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
Art. 3
Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006 . Modifiche all'articolo 71 bis della l.r. 38/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 71 bis della l.r. 38/2007 dopo le parole: “
opere pubbliche
” sono aggiunte le seguenti: “e le altre attività tecniche di cui al medesimo
articolo 93 del d.lgs. 163/2006 ”.2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 71 bis della l.r. 38/2007 , dopo le parole: “
le attività di progettazione
” sono aggiunte le seguenti: “e le altre attività tecniche di cui all'
articolo 93 del d.lgs. 163/2006 ”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.