Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
INDICE
PREAMBOLO
Art. 59 - La programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005
Art. 60 - Strumenti e procedure di valutazione. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 40/2005
Art. 61 - Nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005
Art. 62 - Le strutture regionali del governo clinico. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005
Art. 63 - Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno. Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 40/2005
Art. 64 - Ufficio di coordinamento. Modifiche all’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005
Art. 65 - Comitato tecnico scientifico. Modifiche all’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005
Art. 66 - Struttura di supporto dell’Organismo toscano per il governo clinico. Modifiche all’articolo 49 septies della l.r. 40/2005
Art. 67 - La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005
Art. 68 - Istituzione e natura giuridica dell’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale. Modifiche all’articolo 100 della l.r. 40/2005
Art. 69 - Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 143 della l.r. 40/2005
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.