Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019
Art. 30
Morosità di pagamento del canone di locazione
1.
Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l’applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l’interesse annuo nella misura legale.
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2. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie è causa di risoluzione del contratto e di decadenza dall’assegnazione. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell’alloggio assegnato.
3. In via eccezionale la morosità può essere sanata qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata della penale e dell’interesse legale, nonché delle spese legali e di procedimento, avvenga entro il termine stabilito all’atto della messa in mora. L’assegnatario può altresì concordare con il soggetto gestore un piano di rientro dal debito contratto. In caso di attivazione del procedimento di decadenza di cui all'articolo 38, comma 5, il pagamento della somma di cui sopra può comunque avvenire, con effetto sanante, entro il termine fissato per il rilascio dell’alloggio dal provvedimento di decadenza. In tali casi il suddetto provvedimento di decadenza viene revocato.
4. Previo accertamento del soggetto gestore e conseguente autorizzazione del comune, la morosità derivante da una delle cause di cui all’articolo 14, comma 3, debitamente documentate dall’interessato entro novanta giorni dal momento in cui si verifica l’evento che ha dato luogo alla morosità stessa, qualora ne sia derivata l’impossibilità di sostenere il pagamento del canone di locazione dovuto e delle quote per servizi, non è causa di risoluzione del contratto, né di decadenza dall’assegnazione, né comporta l’applicazione della penale di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.