Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019
Art. 16
Assegnazione degli alloggi da ripristinare
1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d’ufficio o su richiesta degli interessati secondo l’ordine di graduatoria, e previo accordo con il soggetto gestore, possono destinare ai fini della presente legge alloggi non ripristinati per l'attuazione diretta, da parte degli assegnatari, di opere di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi. Tale disposizione si applica altresì su richiesta degli interessati in corso di locazione.
2. I criteri, le condizioni e le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono definite nel regolamento di utenza di cui all’articolo 15, comma 1.
3. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate uniformemente negli ambiti territoriali di riferimento sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra il soggetto gestore e l'assegnatario, che definiscono la tipologia dei lavori da eseguire nonché le relative spese, nel rispetto delle norme tecniche applicabili all'ERP, nonché delle norme che disciplinano la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori, debitamente certificate.
4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 viene altresì stabilito l'eventuale anticipo delle spese per i lavori da parte dell'assegnatario medesimo e lo scomputo delle stesse dal canone di locazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.