Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 19
Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Termine per adeguamento
1. Gli enti locali interessati a finanziamenti regionali ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana) relativi alle funzioni di polizia locale, le cui procedure siano attivate nell’anno 2019, completano l'adeguamento di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) entro il 31 dicembre 2019. Nell’ambito di tali procedure, i finanziamenti possono essere assegnati agli enti non adempienti anche prima del 31 dicembre 2019, fermo restando l’impegno all’adeguamento da parte degli enti medesimi.È escluso dall'adeguamento quanto disciplinato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). (5)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .
Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.
Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.