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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 15
Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum pari a euro 5.500.000,00 per l’anno 2020, alla Università degli studi di Firenze, per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula (11)

Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 35.

:
a) di un accordo fra Regione Toscana, Università degli studi di Firenze, Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze, che disciplini fra l'altro i termini di partecipazione degli enti coinvolti alla complessiva spesa per la realizzazione;
b) di un accordo fra la Regione Toscana e l'Università degli studi di Firenze per disciplinare le modalità di realizzazione di un centro di ricerca regionale sulle scienze forestali al fine di creare sinergie fra le politiche regionali in materia di forestazione.
3. Le sinergie di cui al comma 2, lettera b), riguardano in particolare:
a) lo sviluppo di modelli innovativi di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione attiva del patrimonio forestale regionale e delle superfici boscate dell’intera regione;
b) la definizione di nuovi percorsi per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della resilienza delle risorse forestali, orientando le discipline scientifiche alla formazione di nuovi esperti della forestazione.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art.1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art. 2 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 26 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 34 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera a.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera b.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 4.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.