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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 14
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale (22)

Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 10, comma 1.

delle aziende sanitarie
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo complessivo di euro 458.764.804,54, secondo la seguente articolazione:
a) euro 418.764.804,54 per il periodo 2019 – 2025;
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), (36)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 12.

pari a complessivi euro 418.764.804,54si fa fronte:
a) per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021; (14)

Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 1; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 24.

(20)

Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 4, comma 3.

c bis) per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022; (28)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 3.

c ter) per euro 68.000.000 per l'anno 2023, euro 35.942.375,70 (31)

Nota soppressa.

per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024. (29)

Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 4.

c quater) per euro 50.000.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025. (35)

Lettera aggiunta con l.r. 18 marzo 2025, n. 18, art. 1.

3 bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 40.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026. (37)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 12.


Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art.1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art. 2 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 26 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 34 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Comma dapprima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; quindi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2; poi modificato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera b, di nuovo modificato con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 10 e con l.r. 18 marzo 2025, n. 18 , art. 1. , e infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 3.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2025, n. 18 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.