Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima,
del 19 aprile 2019
Art. 14
1.
Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo complessivo di euro 458.764.804,54, secondo la seguente articolazione:
a)
euro 418.764.804,54 per il periodo 2019 – 2025;
b)
euro 40.000.000,00 per l’anno 2026.
(10) Comma dapprima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 1; quindi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 10, comma 2; poi modificato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 11, comma 1, lettera b, di nuovo modificato con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 e con l.r. 18 marzo 2025, n. 18, art. 1., e infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 14.
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
a)
per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della
salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b)
per l’anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021; (14) Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 1; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 24.
(20) Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 4, comma 3.
c quater)
per euro 50.000.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
(35) Lettera aggiunta con l.r. 18 marzo 2025, n. 18, art. 1.
3 bis.
Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 40.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.
(37) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 12.