Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 1
Abrogazione dell’imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è abrogata a partire dall’anno di imposta 2019.
2. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della l.r. 2/1971 , dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell’imposta.
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, sono stimate nell’importo di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, del Titolo1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
4. All’onere di spesa di cui al comma 2, stimato in euro 1.500,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .
Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.
Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.