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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Ambito soggettivo
Art. 3 - Principi per l’esecuzione degli appalti e concessioni
Art. 4 - Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell’incidenza del costo della manodopera. Disposizioni per la sperimentazione
Art. 5 - Tutela della stabilità occupazionale
Art. 6 - Valutazione dell’offerta. Elementi premianti
Art. 6 bis - Esigenze sociali
Art. 7 - Suddivisione in lotti
chudere cartella CAPO II - Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori
Art. 8 - Oggetto
Art. 9 - Elenchi degli operatori economici
Art. 9 bis - Elenco degli operatori economici della Giunta regionale
Art. 10 - Indagine di mercato
chudere cartella CAPO III - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Art. 11 - Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 38/2007
Art. 12 - Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2007
Art. 13 - Prezzario regionale. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 38/2007
Art. 14 - Tutor di cantiere. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 38/2007
Art. 15 - Abrogazioni
chudere cartella CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 16 - Disposizioni transitorie relative alla fase di sperimentazione del DURC di congruità
Art. 17 - Disposizioni transitorie relative all’affidamento di lavori
Art. 18 - Norma finanziaria
Art. 19 - Entrata in vigore

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.