Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
Art. 18
Norma finanziaria (3)
1. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 9 bis, comma 2, stimati in complessivi euro 510.000,00 nel triennio 2023 – 2025, si fa fronte per euro 370.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025 per competenza e cassa per l'anno 2023 e per sola competenza per ciascuno degli anni 2024 e 2025:
Anno 2023:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 370.000,00 (5);
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 370.000,00.
Anno 2024:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
Anno 2025:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
3. Dall’attuazione dell’articolo 9 bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 bis, comma 2, per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.