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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 16
Disposizioni transitorie relative alla fase di sperimentazione del DURC di congruità
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, sono definiti la decorrenza della fase di sperimentazione del DURC di congruità di cui allo stesso articolo 3, i relativi aspetti organizzativi e le modalità per la determinazione del compenso del tutor.
Art. 17
Disposizioni transitorie relative all’affidamento di lavori
1. Restano ferme, per le amministrazioni di cui all’articolo 2, le facoltà di ulteriore semplificazione previste dall’Sito esternoarticolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
Art. 17 bis
Disposizione transitoria relativa all’applicazione dell’articolo 6.1(7)

Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2025, n. 30, art. 2.

1. La disposizione dell’articolo 6.1 si applica alle procedure ad evidenza pubblica avviate a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Art. 17 ter
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia dell’introduzione del trattamento economico minimo orario quale criterio qualitativo premiale per l’aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 6.1.
2. A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i seguenti dati:
a) il numero dei contratti pubblici aggiudicati sul territorio regionale, le imprese aggiudicatarie ed il numero complessivo di lavoratori in ciascuna occupati, distinti per età, per genere e per data di assunzione;
b) le ore ed i giorni lavorati, le tipologie contrattuali ed i relativi trattamenti economici applicati per anno di riferimento e per ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione di ogni appalto pubblico considerato;
c) i bandi aggiudicati anche sulla base del criterio di premialità istituito, nonché le eventuali criticità riscontrate nella raccolta dei dati.
3. Per poter disporre di una banca dati sufficientemente ampia per condurre le valutazioni, in occasione del primo adempimento, la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale i dati di cui al comma 2, lettere a) e b), compatibilmente con la loro disponibilità, a partire dalle procedure aggiudicate dal 1° gennaio 2022.
Art. 18
1. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 9 bis, comma 2, stimati in complessivi euro 510.000,00 nel triennio 2023 – 2025, si fa fronte per euro 370.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025 per competenza e cassa per l'anno 2023 e per sola competenza per ciascuno degli anni 2024 e 2025:
Anno 2023:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 370.000,00 (5)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9.

;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 370.000,00.
Anno 2024:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
Anno 2025:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
3. Dall’attuazione dell’articolo 9 bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 bis, comma 2, per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6 , art. 2 .

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Articolo prima inserito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 7 , art. 1 ; poi abrogato con l.r. 18 giugno 2025, n. 30, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.