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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

CAPO I
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2.
Art. 2
Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione, agli enti e alle agenzie istituiti con legge regionale nonché agli enti parco regionali;
b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, all’ente per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAR);
d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b), c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 1, lettere f), e g), Sito esternodel d.lgs. 50/2016 , ad esclusione dei soggetti individuati all'Sito esternoarticolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione .
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati “stazioni appaltanti”.
Art. 3
Principi per l’esecuzione degli appalti e concessioni
1. In coerenza con le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 30 del d.lgs. 50/2016 , nella documentazione di gara le stazioni appaltanti prevedono l’applicazione, per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, del contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell’ambito dell’appalto.
2. In coerenza con le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 50 del d.lgs. 50/2016 , negli appalti di servizi la Regione promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’uniformità dei trattamenti contrattuali ed il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori.
Art. 4
Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell’incidenza del costo della manodopera. Disposizioni per la sperimentazione
1. La Regione promuove, in via sperimentale e con riferimento agli appalti di lavori pubblici affidati dalla stessa amministrazione regionale di importo superiore a euro 2.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, individuati con deliberazione della Giunta regionale, l’introduzione del documento unico di regolarità contributiva e congruità dell’incidenza della manodopera, di seguito denominato DURC di congruità, al fine di verificare, in fase di esecuzione del contratto, che l’impresa esecutrice sia in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e che risulti congrua l’incidenza del costo della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione avvia un confronto con le parti sociali costituenti le Casse edili di emanazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, volto alla stipula di accordi con le stesse Casse edili aventi ad oggetto la disciplina del rilascio del documento di cui al comma 1.
3. La fase di sperimentazione del DURC di congruità ha durata di due anni. Successivamente la Regione, valutati i relativi esiti e sentite le parti sociali di cui al comma 2, disciplina la messa a regime dell’istituto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente per le lavorazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dei CCNL del settore edile.
5. La Regione può svolgere le attività di cui al comma 1 anche mediante il tutor di cantiere di cui all’articolo 22 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Il tutor di cantiere supporta il direttore dei lavori per l’effettuazione degli adempimenti finalizzati al rilascio, da parte delle Casse edili, del DURC di congruità.
Art. 5
Tutela della stabilità occupazionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 50 del d.lgs. 50/2016 , al fine di tutelare la stabilità occupazionale nell’esecuzione dei contratti di appalto di servizi, laddove il riassorbimento del personale impiegato nell’attività oggetto del contratto sia previsto nel CCNL oppure nella documentazione di gara, l’appaltatore uscente è tenuto a fornire almeno le seguenti informazioni relative al proprio personale dipendente:
a) numero di unità;
b) qualifica e categoria professionale;
c) livello retributivo;
d) attività e mansioni svolte;
e) anzianità di servizio;
f) monte ore settimanale;
g) sede di lavoro;
h) numero di lavoratori di cui alla Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
i) CCNL applicato;
l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.
2. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base della nuova gara per l’affidamento del contratto, tengono conto dell’incidenza economica del riassorbimento del personale di cui al comma 1.
3. Nel contratto di appalto è inserita una specifica clausola che impegna l’appaltatore uscente a fornire le informazioni previste.
Art. 6
Valutazione dell’offerta. Elementi premianti
1. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, possono tenere conto dei seguenti elementi:
a) misure di agevolazione per la partecipazione delle micro e piccole imprese ed effetti in termini di crescita e sviluppo occupazionale;
b) negli appalti che comportano l’impiego diretto di lavoratori, misure per l’inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla Sito esternol. 68/1999 , lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione e lavoratori in cassa integrazione.
2. Nelle procedure di affidamento di servizi, le stazioni appaltanti, oltre a quanto disposto al comma 1, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, possono tenere conto anche dei seguenti elementi:
a) misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente;
b) mantenimento dei diritti, dell’anzianità di servizio, del regime giuridico e delle condizioni retributive di provenienza dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente.
Art. 6 bis
1. Per gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), le esigenze sociali di cui all’articolo 30, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016, che ispirano i criteri di aggiudicazione, da prevedere nei bandi, sono stabilite attraverso linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le esigenze sociali del comma 1 rispondono anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario.
Art. 7
Suddivisione in lotti
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 51 del d.lgs. 50/2016 , al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese negli appalti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, nel provvedimento di indizione della gara le stazioni appaltanti sono tenute a fornire specifica e puntuale motivazione idonea a giustificare la scelta della mancata suddivisione in lotti dell’appalto.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.