Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l' articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 aprile 2019;
Considerato quanto segue:
1. La legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed il suo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 46/R, rappresentano normative ormai risalenti, che devono essere completamente riviste sia nell’impianto generale, sia in alcuni aspetti di merito;
2. Per quanto riguarda il primo aspetto è necessario, innanzitutto, rendere il testo legislativo coerente con l’articolo 63 dello Statuto includendo in esso tutte le disposizioni, attualmente regolamentari, che disciplinano i procedimenti autorizzatori di competenza dei comuni;
3. Per quanto riguarda i profili di merito, è opportuno:
a) introdurre l'obbligo, a carico dei soggetti che chiedono l'autorizzazione, di allegare alla presentazione della domanda anche l’elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori;
b) semplificare la procedura per l’utilizzo dei mezzi di soccorso di altri soggetti autorizzati nel caso di momentanea indisponibilità del mezzo, sostituendo l’autorizzazione prevista dall’articolo 3, comma 8, del d.p.g.r. 46/R/2001, con una semplice comunicazione alla commissione di vigilanza e controllo;
c) snellire la composizione della commissione di vigilanza e controllo riducendone il numero dei componenti e semplificare il procedimento di controllo introducendo il metodo delle verifiche a campione;
d) al fine di monitorare l’attuazione della presente legge e della formulazione di osservazioni e proposte è istituito un organismo collegiale a composizione mista rappresentativa degli attori del sistema territoriale di soccorso.
Approva la presente legge
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.