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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l' articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 aprile 2019;


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed il suo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 46/R, rappresentano normative ormai risalenti, che devono essere completamente riviste sia nell’impianto generale, sia in alcuni aspetti di merito;


2. Per quanto riguarda il primo aspetto è necessario, innanzitutto, rendere il testo legislativo coerente con l’articolo 63 dello Statuto includendo in esso tutte le disposizioni, attualmente regolamentari, che disciplinano i procedimenti autorizzatori di competenza dei comuni;


3. Per quanto riguarda i profili di merito, è opportuno:


a) introdurre l'obbligo, a carico dei soggetti che chiedono l'autorizzazione, di allegare alla presentazione della domanda anche l’elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori;


b) semplificare la procedura per l’utilizzo dei mezzi di soccorso di altri soggetti autorizzati nel caso di momentanea indisponibilità del mezzo, sostituendo l’autorizzazione prevista dall’articolo 3, comma 8, del d.p.g.r. 46/R/2001, con una semplice comunicazione alla commissione di vigilanza e controllo;


c) snellire la composizione della commissione di vigilanza e controllo riducendone il numero dei componenti e semplificare il procedimento di controllo introducendo il metodo delle verifiche a campione;


d) al fine di monitorare l’attuazione della presente legge e della formulazione di osservazioni e proposte è istituito un organismo collegiale a composizione mista rappresentativa degli attori del sistema territoriale di soccorso.


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.