Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
Art. 6
Requisiti di esercizio (3)
1. La Giunta regionale, con regolamento, definisce i requisiti tecnici e organizzativi che i soggetti devono possedere per svolgere l'attività di cui all'articolo 2.
2. In particolare il regolamento:
a) individua le attrezzature tecniche ed il materiale dei mezzi di soccorso;
b) disciplina i requisiti e i percorsi formativi obbligatori per i soccorritori e i formatori;
c) disciplina i requisiti e la formazione specifica riservata agli autisti per la guida delle autoambulanze.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.