Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
Art. 5
Autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali
1. A seconda delle esigenze e particolarità dei territori toscani, a supporto ed integrazione del sistema di trasporto sanitario, le aziende USL utilizzano autoveicoli di soccorso di loro proprietà. L’equipaggio degli autoveicoli di soccorso è composto da personale medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l’azienda USL, da personale infermieristico in rapporto di dipendenza con l’azienda USL, da soccorritori di livello avanzato.
2. La composizione minima dell’equipaggio, le attrezzature tecniche e il materiale degli autoveicoli di soccorso sono definiti con regolamento regionale.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.