Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
Art. 3
Obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso
1. I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso sono tenuti a:
a) assicurare il rispetto dei requisiti prescritti ai sensi dell’articolo 6;
b) sottoporre i mezzi di soccorso ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;
c) garantire la perfetta efficienza dei mezzi di soccorso, sia per l'aspetto tecnico, sia per quello sanitario;
d) assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto;
f) comunicare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), competente per territorio eventuali sospensioni di attività, le variazioni relative ai dati indicati nell’istanza di autorizzazione, nonché l’apertura di nuove sedi operative;
g) comunicare al SUAP competente per territorio l'utilizzo, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, di un mezzo appartenente ad un altro soggetto autorizzato in sostituzione di un proprio mezzo di soccorso indisponibile. Nella comunicazione devono essere indicate le ragioni dell'indisponibilità del mezzo sostituito ed i tempi necessari per il suo reintegro.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.