Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
Art. 11
Attività di vigilanza e controllo
1. La commissione di vigilanza e controllo verifica il rispetto degli obblighi e dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso e dell’autorizzazione alla messa in esercizio di nuovi mezzi di soccorso
2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi e la permanenza del possesso dei requisiti, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.
3. La commissione di vigilanza e controllo, qualora riscontri difformità e violazioni, avvia il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 12.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'azienda USL provvede a pubblicare sul sito istituzionale della Regione l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso di pertinenza di ciascun soggetto operante sul proprio territorio.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.