Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020
Art. 10
Commissione di vigilanza e controllo
1. La commissione di vigilanza e controllo dell’azienda USL territorialmente competente esercita le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 11.
2. La commissione di vigilanza e controllo, nominata dal direttore generale dell’azienda USL, è composta dal responsabile del dipartimento di prevenzione o suo delegato, dai direttori delle centrali operative 118 o loro delegati, dipendenti dalla stessa azienda. La commissione di vigilanza e controllo è coadiuvata da un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.
3. Per esercitare l'attività di verifica, la commissione di vigilanza e controllo può avvalersi di personale del dipartimento di prevenzione e della struttura organizzativa del 118, individuato dal direttore generale dell'azienda USL.
4. I componenti della commissione di vigilanza e controllo operano a titolo gratuito.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.
La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.