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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 82

Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell’Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 2
Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009
1. L’articolo 5 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea
1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione
. ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.