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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 6
Finanziamenti straordinari a piccoli comuni. Inserimento dell'articolo 82 bis nella l.r. 68/2011
1. Dopo l'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è inserito il seguente:
“Art. 82 bis Finanziamenti straordinari per investimenti
1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui all’articolo 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell’elenco del progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”, di cui all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR 2019”).
2. Per l’individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all’articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.
3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l’anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”).
4. Nell’anno 2020 sono esclusi dal contributo gli interventi di cui al comma 3 su strade comunali. Per gli anni 2021 e 2022 il contributo per gli interventi su strade comunali può essere concesso a condizione che sussista cofinanziamento alla spesa da parte del comune in misura non inferiore al 10 per cento per i comuni fino a 3.000 abitanti e al 20 per cento per i restanti comuni. Il cofinanziamento non è richiesto quando l’intervento su strada comunale rientra tra gli interventi di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e l’evento si è verificato nel medesimo anno di concessione e prima della presentazione della domanda.
5. Nell’anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.
6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi:
a) la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12;
b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati; fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune, l’intervento per il quale è concesso il contributo deve essere finanziabile per l’intero rispetto alla spesa lorda stimata;
c) su richiesta del comune, il contributo può essere determinato comprendendo anche le spese per la progettazione e per la direzione dei lavori, se i contratti di affidamento sono stipulati nell’anno di concessione del contributo; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93.
7. Il comune può richiedere, all’atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all’interno del periodo 2020-2022.
8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:
a) ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell’ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);
b) ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016, anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:
a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione dei contributi:
1) è liquidato il 50 per cento del valore dell’intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell’eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;
2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili; in caso di cofinanziamento necessario per interventi su strade comunali di cui al comma 4, possono essere liquidate solo somme residue che, considerati il complesso dei pagamenti effettuati e delle spese esigibili al 31 dicembre, non determinino il superamento della percentuale a carico del contributo regionale derivante dalla domanda di contributo;
b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:
1) nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell’annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;
2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.
10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. È altresì revocato:
a) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;
b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell’intervento in esercizio associato. In tal caso:
a) la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell’eventuale provvedimento di revoca;
b) ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall’ente responsabile dell’esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati;
c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall’ente responsabile dell’esercizio associato.
12. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1 concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati;
b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della l. 350/2003, l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, nonché l’indicazione del responsabile unico del procedimento;
d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento; le modalità e i termini per effettuare le richieste di liquidazione o per comunicare l’esigibilità della spesa, anche al fine di evitare la revoca;
e) gli adempimenti dei comuni per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la documentazione allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti;
f) le modalità di revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 98;
g) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell’assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell’opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo;
h) le ulteriori modalità operative di attuazione del presente articolo.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell’articolo 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti.
14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale.
15. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per l’anno 2020, euro 6.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 7.000.000,00 per l’anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.