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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 37
Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2019
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico), è sostituito dal seguente:
“4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell’articolo 1, fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:
a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 .”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.