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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 3
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), la parola: “2019 ” è sostituita dalla seguente: “2021 ”.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, le parole: “tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016)” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l’anno 2020) .
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: “2019 ” è sostituita dalla seguente: “2021 ”.
4. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
“6. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:
a) per l'annualità 2016, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;
b) per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016. ”.
5. Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: “2019” è sostituita dalla seguente: “2021”.
6. Al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “Per gli anni 2016 e 2019 ” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2016 e 2020 ”, le parole: “versata, entro il 31 dicembre 2019 ” sono sostituite dalle seguenti: “versata, entro il 31 dicembre 2021 ”, dopo le parole: “ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018 ” sono aggiunte le seguenti: “,2019, 2020 e 2021 ”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.