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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 20
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 la parola: “2021 ” è sostituita dalla seguente: “2022 ”.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019; ”.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“b bis) fino a un massimo di euro 550.000,00 per il triennio 2020 – 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 130.000,00 per l'anno 2020;
2) euro 210.000,00 per l'anno 2021;
3) euro 210.000,00 per l'anno 2022 .”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.