Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019
Art. 24
Disposizioni transitorie in materia faunistico-venatoria. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 bis dell’articolo 7 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è abrogato.
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è abrogato.Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40 , art. 17 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40 , art. 18.
Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 19 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 61 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



